Sezioni Unite. Il peso dei troppi incarichi giustifica il ritardo del magistrato

Pubblicato il 09 luglio 2015

Con sentenza n. 41268 depositata l'8 luglio 2015, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, su ricorso di un magistrato, ha cassato con rinvio la pronuncia con cui il Consiglio Superiore della Magistratura, aveva giudicato quest'ultimo responsabile dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2 D.Lgs 109/2006.

Il giudice infatti – a giudizio del Csm - aveva mancato ai propri doveri di diligenza e laboriosità, ritardando, in modo reiterato, grave ed ingiustificato, il compimento di atti relativi alla propria funzione, mediante il deposito di sentenze con oltre dodici mesi di ritardo.

Le Sezioni Unite – nell'accogliere la censura del ricorrente – hanno ritenuto la motivazione della sentenza impugnata, del tutto generica e contraddittoria.

Il giudice disciplinare infatti, da una parte riconosceva che i ritardi in esame fossero dipesi dal "considerevole carico di lavoro" e della "gravità degli impegni assunti" dall'incolpato e dall'altra, che comunque i criteri di diligenza avrebbero dovuto imporre a quest'ultimo una modalità organizzativa diversa e tale da non determinare un così ampio lasso di tempo tra l'assunzione in decisione di una causa ed il deposito della relativa sentenza.

A detta della Cassazione, i giudici disciplinari – che tra l'altro davano contestualmente atto della buona produttività e delle capacità professionali ed organizzative dell'incolpato – non sembrano aver considerato che in alcuni casi, il rapporto tra assunzione in decisione e tempo del deposito, non dipende totalmente dal potere organizzativo del giudice, potendo interferire avvenimenti sopravvenuti ed indipendenti dalla volontà del magistrato medesimo, che impongono impegni di lavoro spesso improcrastinabili.

Invero, nel caso di specie, i giudici disciplinari avrebbero dovuto considerare – nel vagliare la diligenza dell'incolpato – tutta una serie di ulteriori elementi, quali, l'effettiva sussistenza ed entità degli impegni aggiuntivi, il momento in cui sono sopravvenuti, nonché, il deficit organizzativo dell'ufficio di riferimento, anche in rapporto alle possibili interferenze derivanti dagli impegni sopravvenuti.

Non andava tra l'altro trascurato, il fatto che il giudice incolpato si fosse trovato a dover svolgere anche il ruolo di una collega in maternità, nonché la funzione di Presidente di Sezione, ossia un'attività di tipo organizzativo, amministrativo e di coordinamento, che non poteva essere certo accantonata o procrastinata.

 

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