Le Sezioni Unite civili della Cassazione si sono pronunciate su una questione di massima di particolare importanza riguardante la forma con cui deve essere espressa la volontà contrattuale delle aziende speciali.
Nel dettaglio, era stato ritenuto necessario stabilire se detta volontà contrattuale delle aziende speciali partecipate dallo Stato o dagli enti pubblici – ossia degli enti strumentali dell'ente locale, dotati di personalità giuridica - dovesse (o meno) essere necessariamente trasfusa in forma scritta.
Con sentenza n. 20684 del 9 agosto 2018, le Sezioni Unite hanno risposto alla questione in oggetto formulando un apposito principio di diritto.
Secondo gli Ermellini, in particolare, l'azienda speciale “municipalizzata”, pur appartenendo al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti, pubblica amministrazione in senso stretto.
Questo, in dipendenza della natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'ente di riferimento.
Ne consegue che, per i suoi contratti, “salva l'applicazione di speciali discipline per particolari categorie”, non è imposta la forma scritta ad substantiam, e non sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex articolo 1327 del Codice civile, ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale.
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