Il disegno di legge di Bilancio 2025, attraverso l’articolo 69, ripropone per l’anno 2025 particolari agevolazioni fiscali per il lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi da lavoratori del settore turistico, ricettivo, termale e della ristorazione.
La detassazione già prevista per il 2024 dall’articolo 1, commi 21- 23, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, sarà estesa fino a settembre 2025, senza ulteriori modifiche applicative.
L’obiettivo della normativa è favorire la stabilità dell’occupazione e rispondere alla carenza di lavoratori nel settore turistico, alberghiero e termale, estendendo il periodo di applicabilità anche ai mesi estivi, quando la richiesta di personale nel turismo è particolarmente elevata.
Come previsto dall’articolo 69 della legge di Bilancio 2025, è riconosciuto ai lavoratori dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti balneari, un trattamento integrativo speciale - che non concorre alla determinazione del reddito - pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
Il trattamento integrativo è applicabile ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nel periodo d’imposta 2024, non abbiano percepito redditi di lavoro dipendente (inclusi quelli corrisposti da più datori di lavoro e derivanti da attività lavorativa differente da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande) di importo superiore a 40.000 euro.
La misura deve essere riconosciuta, ai sensi del comma 3, dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, previa richiesta scritta del lavoratore, il quale dovrà attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2024, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Tale documentazione deve essere conservata dal datore per eventuali controlli dell’Amministrazione finanziaria.
Il beneficio è calcolato sulla retribuzione lorda corrisposta per il lavoro straordinario reso nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno svolto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 settembre 2025.
Il trattamento integrativo speciale può essere erogato entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno purché le prestazioni lavorative siano effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2025 e il 30 settembre 2025, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. nn. 26/2023 e 5/2024). L’importo erogato dovrà essere indicato nella Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta 2026. Le somme erogate ai lavoratori dipendenti potranno essere utilizzate in compensazione dal sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
NOTA BENE: L’importo riconosciuto non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, quindi non è soggetto a IRPEF.
Per determinare le voci retributive soggette al trattamento integrativo, la normativa stabilisce che si debba fare riferimento alle retribuzioni lorde relative alle ore di lavoro notturno e straordinario svolte nei giorni festivi, conformemente al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, emanato in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE.
Il periodo notturno è il “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino “. È considerato lavoratore notturno chi, alternativamente:
Il lavoro straordinario, invece, si riferisce all’attività svolta oltre l’orario lavorativo standard di 40 ore settimanali, come previsto dalla legge. In mancanza di una contrattazione applicabile, il lavoro straordinario è ammesso unicamente in presenza di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore e per un periodo non superiore alle 250 ore annuali. Resta fermo che, i contratti collettivi possono stabilire una durata inferiore. Le ore di lavoro straordinario devono essere conteggiate separatamente e compensate con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi, salvo l’eventuale concessione di riposi compensativi.
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