Con Decreto Direttoriale del 24 settembre 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno confermato, anche per l’anno 2019, la riduzione contributiva dell’11,50% prevista in favore degli operai a tempo pieno del settore edile. La riduzione ha effetto sull’ammontare delle contribuzioni dovute all’INPS e all’INAIL diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld).
Ai fini dell’accesso occorre compilare il modulo “Rid-Edil”, le cui modalità d’invio saranno a breve specificate da un’apposita circolare dell’INPS.
La riduzione contributiva nel settore edile poggia le sue fondamenta nell’art. 29 del D.L. n. 244/1995, convertito con modificazioni in L. n. 341/1995. L’agevolazione, in origine pari al 9,50%, è stata più volte prorogata e a partire dal 1997 è stata elevata alla misura dell’11,50%.
Dopo vari interventi legislativi che hanno esteso anno dopo anno l’incentivo, la L. n. 247/2007 (protocollo welfare) ha reso strutturale tale intervento, subordinandone l’operatività a una verifica annuale da farsi entro il 31 maggio, al fine di valutare la possibilità che, con apposito decreto da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, possa essere confermata o rideterminata la riduzione contributiva.
Il beneficio si applica limitatamente al settore edile e consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
In particolare, l’agevolazione:
Pertanto, la base di calcolo sulla quale applicare la riduzione dell’11,50% è determinata sulla sola parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro.
Per poter fruire dell’agevolazione contributiva, i datori di lavoro del settore edile:
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