Servizi scolatici integrativi Detraibilità

Pubblicato il 05 agosto 2016

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68 del 4 agosto 2016 risponde ad una istanza di interpello sollevata al fine di avere ulteriori specificazioni circa la detrazione dall'Irpef delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuale non superiore a 400 euro per alunno o studente.

Nello specifico, l'istante chiedeva se fossero detraibili anche le spese di refezione scolastica e quelle relative ai servizi scolastici integrativi.

Spese per la mensa, pre/post scuola e scuolabus

Nella risoluzione n. 68/E/2016, l'Amministrazione finanziaria chiarisce quanto segue:

- le spese sostenute per la mensa scolastica sono detraibili anche quando il servizio è reso per il tramite di un Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola; non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado;

- anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola, sono detraibili per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente; questi servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica e, quindi, sono diretti ad agevolare le spese per la frequenza stessa.

Diverso è il parere espresso dalle Entrate circa la detraibilità delle spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato. Consentire tale detraibilità dello scuolabus – secondo il parere dell'Agenzia - sarebbe discriminatorio rispetto a chi si avvale del servizio pubblico e non fruisce di alcuna agevolazione.

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