Con una sentenza del 27 agosto, la n. 21765, la suprema Corte ha statuito che, per ottenere il risarcimento del danno provocato dai gestori di pubblici sevizi, i consumatori dovranno rivolgersi al tribunale amministrativo e non al giudice di pace. Il procedimento amministrativo, molto più dispendioso per i consumatori, dovrà quindi essere attivato sia per chiedere l'annullamento degli atti che per il risarcimento del danno, contrattuale ed extracontrattuale, provocato dal gestore. Infatti, precisa la Corte, in quest'ultimo caso, non sussistendo una delle ipotesi di esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo, deve trovare applicazione l'art. 35 del Dlgs n. 80 del 1998. La Cassazione ha così accolto il ricorso sulla giurisdizione presentato dal gestore del servizio di elettricità contro la decisione del Giudice di Pace, confermata, in secondo grado, dal Tribunale di Catanzaro.
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