L’Agenzia delle Entrate si occupa delle regole che disciplinano la documentazione fiscale delle somministrazioni di pubblica utilità da parte di un comune (acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, ecc.).
Nello specifico, con la risposta n. 476 dell’8 novembre 2019, si offrono chiarimenti in merito al tema della fattura elettronica e delle bollette del servizio idrico integrato.
Un comune aveva chiesto all’Amministrazione finanziaria se, nonostante l’obbligo di emettere fattura elettronica, poteva continuare a beneficiare della semplificazione prevista dall’articolo 2 del Dm 370/2000 in merito alla registrazione dei corrispettivi, secondo la quale è possibile registrare i corrispettivi non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare.
Nella sua risposta n. 476/2019, l’Agenzia ricorda che il decreto che reca le modalità di applicazione dell'IVA nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, equipara le bollette emesse per l’addebito dei corrispettivi relativi alle diverse somministrazioni alle fatture.
Con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, in virtù della citata equiparazione, i soggetti (inclusi i Comuni) che prestano i suddetti servizi sono tenuti all'emissione di fatture elettroniche.
Ma – secondo l’Agenzia - l'assimilazione delle bollette-fatture alle fatture elettroniche, con conseguente obbligo di fatturazione elettronica in capo al Comune istante, non fa venir meno la loro sostanziale riconducibilità all'ambito applicativo riguardante i corrispettivi relativi alle somministrazioni di acqua.
Pertanto, non è esclusa la riconducibilità di tali soggetti al Dm 370/2000 e alle connesse semplificazioni.
Ciò in quanto, la disciplina in materia di fattura elettronica "non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura "ordinaria", con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore”.
Conclude, così, l’Agenzia che, in mancanza di una espressa abrogazione delle semplificazioni di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale citato, le stesse possono continuare ad applicarsi alle bollette-fatture emesse in base all'articolo 22 del decreto IVA.
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