E’ possibile che una servitù volontaria abbia ad oggetto il parcheggio.
Sul piano dei principi generali, infatti, lo schema legale della servitù lascia ampio margine alla autonomia privata di stabilire il contenuto del vantaggio per il fondo dominante, cui corrisponde il peso a carico del fondo servente
In ogni caso, tuttavia, l’asservimento del fondo servente deve essere tale da non esaurire ogni risorsa ovvero ogni utilità che il fondo servente medesimo può dare.
Il proprietario, ossia, deve poter continuare a fare ogni e qualsiasi uso del fondo che non confligga con l’utilitas concessa. Diversamente, si è fuori dallo schema delle servitù.
E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 16698 del 6 luglio 2017.
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