Servitù attiva: trasferita col fondo dominante anche se ignorata dall’acquirente

Pubblicato il 13 novembre 2019

La servitù attiva, come diritto accessorio, si trasferisce necessariamente all'avente causa dell'originario titolare del fondo dominante con il trasferimento di quest'ultimo.

Questo, senza che a tal fine sia necessaria la trascrizione e senza che occorra una manifestazione di volontà contrattuale ad hoc (quale una specifica clausola contenuta nell'atto di trasferimento del fondo), e perfino nel caso che l'acquirente ne ignori l'esistenza.

E’ il principio di diritto richiamato dalla Corte di cassazione, nel testo dell'ordinanza n. 29224 del 12 novembre 2019, pronunciata in un giudizio che atteneva all'invocabilità della servitù, contro l'originario titolare del fondo servente, da parte dell'avente causa dell'originario titolare del fondo dominante.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy