La servitù attiva, come diritto accessorio, si trasferisce necessariamente all'avente causa dell'originario titolare del fondo dominante con il trasferimento di quest'ultimo.
Questo, senza che a tal fine sia necessaria la trascrizione e senza che occorra una manifestazione di volontà contrattuale ad hoc (quale una specifica clausola contenuta nell'atto di trasferimento del fondo), e perfino nel caso che l'acquirente ne ignori l'esistenza.
E’ il principio di diritto richiamato dalla Corte di cassazione, nel testo dell'ordinanza n. 29224 del 12 novembre 2019, pronunciata in un giudizio che atteneva all'invocabilità della servitù, contro l'originario titolare del fondo servente, da parte dell'avente causa dell'originario titolare del fondo dominante.
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