Sequestro sui beni cointestati solo se c'è la disponibilità da parte dell'indagato
Pubblicato il 12 maggio 2011
La Terza sezione penale di Cassazione, con la sentenza n.
18527 dell'11 maggio 2011, ha annullato, con rinvio, l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma aveva confermato il sequestro preventivo per equivalente disposto dal Gip nei confronti di un appartamento cointestato ad un soggetto indagato per associazione per delinquere e dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture false.
La misura cautelare era stata disposta dal giudice sul presupposto che l'immobile fosse nella disponibilità del contribuente indagato e ciò nonostante sullo stesso, in comproprietà tra l'indagato e sua moglie, era stato costituito un fondo patrimoniale.
La Corte di legittimità, pur confermando come in linea astratta siano assoggettabili a sequestro anche i beni cointestati con terzi estranei ove essi siano nella disponibilità dell'indagato, ha altresì sottolineato che, nella specie, il Tribunale aveva errato nel dedurre la disponibilità del bene in capo all'uomo solo sulla base della semplice intestazione (al 50%) dell'immobile e ciò nonostante le prove addotte dalla difesa circa la donazione della parte del bene dal marito alla moglie e la costituzione del fondo.