Il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca richiede una motivazione sulla sussistenza del requisito del periculum in mora?
Con sentenza n. 36959 dell’11 ottobre 2021, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno risolto il contrasto interpretativo esistente in tema di sussistenza di obbligo di motivazione sul periculum in mora in caso di sequestro preventivo di beni finalizzati alla confisca facoltativa.
Secondo un primo orientamento, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non presupporrebbe alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose che ne sono oggetto poiché queste, proprio perché confiscabili, sarebbero di per sé oggettivamente pericolose.
Ne discende che l’unico requisito richiesto è la confiscabilità del bene, essendo a tal fine indifferente che si tratti di confisca obbligatoria o facoltativa.
Un diverso orientamento ermeneutico, invece, escludendo ogni automatismo tra confiscabilità del bene e pericolosità, richiede, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa, un’espressa motivazione sul periculum in mora che giustifichi l’apposizione del vincolo.
Le Sezioni Unite, dopo una disamina sui due orientamenti, ha formulato la propria soluzione, anche alla luce del principio di proporzionalità, costantemente invocato dalla giurisprudenza della Corte EDU e dalla Corte di giustizia Ue nonché espressamente richiamato nella normativa dell'Unione europea.
Per il massimo Collegio di legittimità, ciò posto, solo una soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca a una motivazione anche sul periculum in mora garantirebbe coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare.
In questo modo, peraltro, si eviterebbe un’indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in tutto o in parte, inutilmente vessatorio.
A seguire, le SSUU si sono soffermate sull’individuazione dei parametri generali del periculum ai quali la motivazione del sequestro preventivo ai fini della confisca dovrebbe rispondere.
In proposito, è stato sottolineato che è il parametro della esigenza anticipatoria della confisca a dover fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento.
Di conseguenza, ogni volta che la confisca sia condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare - in termini che potranno essere diversamente modulati a seconda del bene da sottrarre e che dovranno tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento e della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum - le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.
A seguire una precisazione con riferimento alle cose che costituiscono il prezzo del reato, vale a dire le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato: per esse, è sufficiente dare conto della confiscabilità e la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.
In definitiva, le Sezioni Unite, a soluzione della questione loro rimessa, hanno formulato il seguente principio di diritto: “Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2 cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. proc. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege”.
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