Con sentenza n. 16982 depositata il 27 giugno 2018, la Corte di cassazione ha ribadito che, nell’ambito delle separazioni personali, la convivenza stabile e continuativa che il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento instauri con altra persona va considerata come fattore che fa presumere la cessazione o l’interruzione dell’obbligo in suo favore.
Tuttavia, ha anche precisato che resta ferma la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di dimostrare che quella convivenza non influisca in melius sulle proprie condizioni economiche, restando i suoi redditi complessivamente “inadeguati” alla conservazione del tenore di vita coniugale.
Prova che – viene evidenziato in decisione – può essere data con ogni mezzo, anche in via presuntiva, attraverso cui possa desumersi che dalla convivenza non siano derivati benefici economici idonei a giustificare il diniego, l’eliminazione o la riduzione dell’assegno in relazione al complesso delle circostanze del caso concreto.
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