Separazione: redditi occultati al Fisco nel calcolo dell'assegno di mantenimento

Pubblicato il 20 luglio 2022

Nei giudizi di separazione giudiziale dei coniugi, anche i redditi occultati al Fisco assumono rilievo nell'accertamento del tenore di vita dei coniugi, utile ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli non economicamente autosufficienti.

Per accertare tali redditi, il giudice di merito, nella sua discrezionalità, può disporre di indagini della polizia tributaria, indagini che diventano doverose in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine alla incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo.

In tali casi, il giudice non può rigettare le domande tese al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate tramite indagini.

Tenore di vita anche sulla base delle entrate in nero

E' quanto espressamente sancito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 22616 del 19 luglio 2022, pronunciata in accoglimento del ricorso di una donna, contro la decisione con cui la Corte d'appello si era pronunciata nel giudizio di separazione giudiziale dall'ex coniuge.

I giudici territoriali, in particolare, avevano ritenuto che l'eventuale disponibilità di entrate sottratte all'imposizione fiscale, di cui tutto il nucleo familiare aveva beneficiato, non potesse essere preso a parametro di riferimento per determinare l'assegno lei spettante.

Per questo, la Corte di gravame aveva negato l'utilizzo di indagini di polizia tributaria e ulteriori approfondimenti istruttori richiesti dalla ricorrente.

Diverse le conclusioni degli Ermellini, secondo i quali ai fini dell'accertamento del tenore di vita goduto dalla famiglia, funzionale alla determinazione dell'assegno di mantenimento, occorre tenere conto di tutte le consistenze reddituali o patrimoniali godute, a prescindere dalla loro provenienza.

Indagini polizia tributaria: doverose in presenza di fatti precisi e circostanziati

A tal fine - ha continuato la Cassazione - assumono rilievo anche i redditi in nero, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria.

Nei giudizi di separazione, dunque, il potere di disporre di tali indagini "costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell'onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito che, però, incontra un limite in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo".

Nelle predette ultime ipotesi, "il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate tramite le menzionate indagini".

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