E' ammissibile il cumulo, in caso di ricorso consensuale, delle domande di separazione e di divorzio?
La Corte di cassazione ha dato risposta affermativa alla domanda, precisando che, in tema di crisi familiare, è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, la Suprema corte è stata chiamata a pronunciarsi su un'importante novità introdotta con la recente Riforma Cartabia.
La novità è rappresentata dal disposto dell'art. 473 bis n. 49 c.p.c., che ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D. Lgs. 149/2022.
Tale Decreto - si rammenta - ha introdotto la facoltà di presentare, contestualmente, la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi di quanto previsto dalla legge sul divorzio).
Nella specie, la questione di diritto posta dal Tribunale riguardava un giudizio instaurato nel maggio 2023, promosso su domanda congiunta dei coniugi al fine di sentire dichiarare la loro separazione personale alle condizioni concordate e, decorso il periodo di tempo previsto e previo il passaggio in giudicato della sentenza sulla separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La questione atteneva al problema della cumulabilità, in un simultaneus processus, delle domande di separazione e divorzio, problema che ha trovato soluzioni non univoche nella giurisprudenza di merito che per prima se ne è occupata.
Il giudice rimettente, in particolare, aveva rilevato posizioni contrastanti, sia nella giurisprudenza di merito, sia nella dottrina, in relazione all'ammissibilità del cumulo delle domande proposte in via consensuale:
La Suprema corte, come visto, ha risolto il predetto contrasto enunciando il seguente principio di diritto:
"In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p. c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
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