Separato conserva bonus prima casa

Pubblicato il 17 marzo 2016

Se un coniuge, in esecuzione di un accordo di separazione, trasferisce all'altro la sua quota di abitazione - acquistata da meno di cinque anni con l’agevolazione prima casanon perde dette agevolazioni se poi non acquisti altro immobile entro l’anno dalla cessione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione tributaria, accogliendo il ricorso di un contribuente, decaduto dall'agevolazione prima casa per aver ceduto alla ex, in sede di separazione, parte dell’immobile acquistato con il predetto beneficio.

Trasferimento quota immobile alla ex, non è alienazione

La Cassazione, in particolare, ha aderito a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui l’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici “prima casa”, bensì una modalità di utilizzazione dello stesso per una migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza.

Immobile rimane destinato a casa familiare

A detto ultimo principio, si rifà altra decisione in proposito (a cui la Corte aderisce pienamente), ove si ribadisce che il contribuente che, in sede di separazione, trasferisca al coniuge la casa coniugale prima del decorso del quinquennio dall'acquisto per il quale aveva usufruito delle agevolazioni fiscali in esame, non decade dai relativi benefici, atteso che l’immobile, acquistato per essere destinato a casa familiare, tale rimane.

Si osserva infatti che la ratio dell’agevolazione prima casa è quella di favorire l’acquisizione in proprietà dell’alloggio da destinare ad abitazione propria e quindi del proprio nucleo familiare. Ciò rende assolutamente prevalente la valutazione della causa, che qui si connota anche per la funzione solutoria di obblighi legali di mantenimento, in forza della quale l’immobile acquistato con l’agevolazione fiscale e destinato a casa coniugale/familiare, resta tale con il solo adeguamento alla sopravvenuta cessazione della convivenza tra i coniugi.

Cessione non speculativa, niente decadenza

Il trasferimento in attuazione di patti di separazione è peraltro svincolato da qualsivoglia corrispettivo e non rappresenta un atto di donazione.

Tutto ciò evidenzia – sottolinea la Corte con sentenza n. 5156 del 16 marzo 2016 - l’irragionevolezza della decadenza dal beneficio nel caso de quo.  Difatti, non essendo configurabile alcun intento speculativo e non avendo il contribuente conseguito alcuna somma da reimpiegare per l’acquisto di una nuova casa, non può essere sanzionato con la perdita dell’agevolazione in questione. 

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