Senza preavviso il padre separato non può vedere il figlio

Pubblicato il 26 luglio 2010 L’inottemperanza al provvedimento del Tribunale per i minori circa l’affidamento del figlio, consistente nella violazione degli orari e dei giorni stabiliti per le visite al minore, comporta la condanna per il reato previsto dall’articolo 388 del Codice Penale.

Lo ha stabilito il tribunale di Genova con sentenza del 19 aprile 2010 trattando il caso iniziato dalla querela presentata dalla ex moglie, affidataria della prole, che lamentava come il padre del bambino si fosse presentato senza preavviso nella casa in cui viveva con il figlio. I rapporti tra genitore separato e figlio erano stati regolati dal provvedimento del giudice che aveva fissato giorni ed orari in cui il genitore non affidatario poteva vedere il bambino.

L’inosservanza di tale provvedimento, ha dichiarato il tribunale genovese, implica la violazione dell’articolo 388, c.p., che prevede una pena per la mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento di minori.
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