Senza preavviso il padre separato non può vedere il figlio

Pubblicato il 26 luglio 2010 L’inottemperanza al provvedimento del Tribunale per i minori circa l’affidamento del figlio, consistente nella violazione degli orari e dei giorni stabiliti per le visite al minore, comporta la condanna per il reato previsto dall’articolo 388 del Codice Penale.

Lo ha stabilito il tribunale di Genova con sentenza del 19 aprile 2010 trattando il caso iniziato dalla querela presentata dalla ex moglie, affidataria della prole, che lamentava come il padre del bambino si fosse presentato senza preavviso nella casa in cui viveva con il figlio. I rapporti tra genitore separato e figlio erano stati regolati dal provvedimento del giudice che aveva fissato giorni ed orari in cui il genitore non affidatario poteva vedere il bambino.

L’inosservanza di tale provvedimento, ha dichiarato il tribunale genovese, implica la violazione dell’articolo 388, c.p., che prevede una pena per la mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento di minori.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratto di locazione nullo, restituzione dei canoni versati

03/01/2025

Nuove norme sul denaro contante e oro da investimento in GU

03/01/2025

Regime IVA non imponibile per navi in refitting: chiarimenti Entrate

03/01/2025

Mimit, 250 mln per i contratti di sviluppo nella ZES Unica

03/01/2025

Global minimum tax, regole per la fiscalità differita nell’esercizio transitorio

03/01/2025

Agricoltori, come fruire dell’esonero contributivo nei territori alluvionati

03/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy