L’INPS deve risarcire il danno derivato al lavoratore dalla mancata percezione del trattamento pensionistico a causa dell'erronea comunicazione per eccesso, da parte dell'Istituto, del numero dei contributi accreditati, anche nel caso in cui il prospetto contributivo sul quale l'assicurato abbia fondato la propria domanda, sia costituito da una mera stampa di dati risultanti dall'archivio informatico dell'Ente previdenziale, privo di funzione certificativa e di sottoscrizione.
Questo è quanto ha affermato la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 17773 dell’8 settembre 2015, la quale ha sostenuto che sussiste l'obbligo, a carico dell'Amministrazione, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili, tra l'altro, fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative.
La provvisorietà o comunque l’incertezza dei dati raccolti deve distogliere l’Ente Pubblico dal comunicarli in qualsiasi forma, fino al sollecito perfezionamento dei necessari accertamenti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".