L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16 del 1° febbraio 2006, afferma che è dovuta l’Iva sulla vendita di un bene per il cui acquisto non era stata esercitata la detrazione per effetto dell’opzione per la dispensa degli adempimenti relativi alle operazioni esenti. In altri termini, l’indetraibilità “a monte” non vale ad escludere la tassazione “a valle”. L’Agenzia ribadisce, dunque, l’orientamento già espresso con la circolare n. 328 del 1997, ricordando come l’indetraibilità causata dall’articolo 36 bis del Dpr 633/1972, non essendo esplicitamente richiamata tra i presupposti che legittimano l’applicazione dell’articolo 10, n. 27 quinquies ne impedisce l’applicazione. Le successive cessioni sono, quindi, imponibili Iva.
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