Senza l'unanimità, niente penali per i condomini morosi

Pubblicato il 19 maggio 2011 La Seconda sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 10929 depositata il 18 maggio 2011, ha rigettato il ricorso presentato da un condominio avverso la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano accolto le doglianze di una condomina che si era opposta al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale per il pagamento dei contributi condominiali.

Il condominio, in particolare, pretendeva che la ricorrente fosse tenuta al pagamento degli interessi per il ritardo nel versamento della quota per come calcolati sulla base di una delibera, approvata con una maggioranza inferiore a quella legale, con la quale era stato modificato il regolamento condominiale nel senso dell'applicazione degli interessi bancari ai condomini morosi.

Condividendo la posizione dei giudici di merito, la Cassazione ha ritenuto tale delibera come nulla precisando come non rientri nei poteri dell'assemblea prevedere penali a carico di condomini morosi; ed infatti, una scelta di tal genere può essere effettuata solo in regolamenti cosiddetti contrattuali, approvati, cioè, all'unanimità.
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