Senza la querela di falso, il verbale del vigile ha valore di prova
Pubblicato il 04 febbraio 2011
Nel ricorso di opposizione ad un verbale stradale il trasgressore può contestare solo le circostanze di fatto relative alle violazioni che non risultano accertate dal verbale redatto dal pubblico ufficiale.
Lo ha specificato la seconda sezione civile della Corte di cassazione nella sentenza del 28 dicembre 2010 n.
26232 aggiungendo che se il trasgressore intende confutare fatti che riguardano la realtà delle vicende accadute di fronte all'agente di polizia e da questi rappresentate nel verbale occorre agire attraverso la querela di falso.
Pertanto, nel caso specifico avendo l'agente di polizia emesso il verbale per mancato rispetto della luce semaforica rossa, in assenza della querela di falso, il verbale notificato assume pieno valore probatorio. Consegue, quindi, la legittimità della multa inflitta all'automobilista.