Senza la quantificazione del valore della causa le spettanze del legale sono parametrate al "decisum"

Pubblicato il 10 gennaio 2011 La Corte di cassazione, con sentenza n. 226 depositata lo scorso 5 gennaio 2011, ha rigettato il ricorso presentato da un avvocato che, in sede di appello, si era visto ridurre le spettanze relative ad una controversia risarcitoria che lo stesso non aveva potuto portare a termine a causa della revoca del mandato da parte del cliente, nel corso del giudizio di primo grado.

La decisione impugnata aveva, in particolare, ritenuto che il valore della controversia non potesse essere considerato di 700 milioni, come per contro paventato dal legale, in quanto nell'atto introduttivo del giudizio tale valore non era stato indicato ma vi era una riserva di successiva quantificazione della domanda. Ne discendeva che avrebbe dovuto farsi comunque riferimento alla somma riconosciuta nella sentenza.

La Corte di legittimità ha aderito alla posizione dei giudici di gravame sottolineando come “la riserva di quantificazione della domanda, che nell'atto introduttivo era stata rimessa al prosieguo della causa, non risulta, dalla stessa esposizione della vicenda processuale contenuta nel ricorso, essere stata inequivocamente sciolta nel corso dell'udienza di trattazione ex articolo 183 c.p.c. dal procuratore dell'attore il quale avrebbe dovuto chiaramente indicare nel verbale, al fine dell'eventuale integrazione dell'iniziale formulazione della domanda, l'ammontare della pretesa risarcitoria”.

Per la Corte, inoltre, era da considerare irrilevante il fatto che il legale non avesse potuto provvedere alla precisazione del valore della domanda proprio a causa della prematura revoca del mandato da parte del cliente.
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