Senza il dovuto avvertimento, i dati mai forniti dal contribuente in fase precontenziosa sono utilizzabili in giudizio
Pubblicato il 11 gennaio 2013
Nel testo della sentenza n.
455 del 10 gennaio 2013, la Quinta sezione civile della Cassazione ha sottolineato come, nell’ambito del potere di accertamento dell’Ufficio dell’entrate, “
la preclusione fissata dal 3° e 4° comma dell’arti 32 D.P.R. n. 600 del 1973 non opera a carico del contribuente che non abbia ottemperato alle richieste rivoltegli nel termine assegnatogli, qualora l’amministrazione non l’abbia previamente avvertito delle conseguenze collegate a tale inottemperanza”.
Così, dati, notizie e documenti mai forniti dal contribuente nella fase precontenziosa non potranno essere presi in considerazione a suo favore, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, solo se l’amministrazione abbia provveduto ad avvertire lo stesso che in caso di mancata risposta non potrà, di fatto, difendersi davanti agli organi di giustizia.