La Cassazione, con sentenza n. 42130 del 12 novembre 2008, ha rigettato il ricorso avanzato da un automobilista contro la decisione dei giudici di merito che lo avevano condannato per guida in stato di ebbrezza. L'uomo, durante l'effettuazione dell'alcoltest, non era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore. Da qui il ricorso. La Corte di legittimità ha tuttavia sottolineato che, anche se l'avvertimento all'indagato della facoltà di difesa è necessario, in caso di omissione si ha una nullità di ordine generale che, se non è eccepita tempestivamente, perde efficacia. Quindi, se la polizia giudiziaria omette di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore - precisano i giudici - scatterà una nullità di natura intermedia che deve ritenersi sanata se non è dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto.
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