Continua l’analisi delle risposte delle Direzioni regionali delle Entrate agli interpelli disapplicativi delle nuove norme sulle società non operative. In particolare, ne sono state esaminate due che riguardavano le immobilizzazioni ed il principio dedotto è che per evitare di ricadere nelle norme sulle società di comodo l’importante è non tenere tra le immobilizzazioni un’area edificabile non utilizzata. Dunque, bisogna iniziare a costruire appena l’area viene acquistata anche in assenza dell’accordo tra i soggetti lottizzanti o nel caso in cui la zona rimarrebbe disabitata per anni per la mancata approvazione del Pip da parte del Comune.
Da un’altra risposta si evince che è necessario affrettarsi a chiudere la società, per non trovarsi tra le società di comodo, dopo uno sfratto per morosità dall’immobile in cui si svolgeva l’attività con il sequestro dell’attrezzatura a titolo di risarcimento. Nello specifico, è affermato che la situazione avrebbe previsto come “condotta coerente” quella di vendere immediatamente il patrimonio sociale ed, inoltre, viene rilevato che alla data di presentazione dell’Istanza non risultava avviata alcuna procedura di liquidazione, come invece dichiarato dall’istante.
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