Senza cautele per le conseguenze pregiudizievoli la responsabilità è dell’amministratore della società

Pubblicato il 06 ottobre 2009 La sentenza 18231 del 12 agosto 2009, emessa dalla Cassazione su un caso di negligenza per fidi concessi senza adeguate garanzie, fornisce ad Assonime l’occasione di ricordare, nella nota 7 del 2009 pubblicata sul sito il 2 ottobre 2009, i principi di responsabilità degli amministratori delineati nel Codice civile dopo la riforma del diritto societario. Nel documento si torna ad esaminare la distinzione tra violazione di specifici obblighi di legge e violazione di regole di condotta generali, come la regola di diligenza, e si precisano i confini dell’insindacabilità da parte del giudice delle scelte discrezionali degli amministratori relative alla gestione dell’impresa.

Viene spiegato che secondo la normativa vigente “qualsiasi scelta di gestione – anche discrezionale e come tale insindacabile dal giudice nel merito – può essere fonte di responsabilità degli amministratori se questi l’abbiano adottata senza predisporre misure e cautele necessarie ad evitare un pregiudizio alla società”.

Pertanto, agli amministratori non basterà provare di non aver commesso violazioni di legge o statuto, ma dovranno dimostrare di aver predisposto tutte le cautele necessarie. Ossia di aver tenuto una condotta diligente, che si basa sul “criterio di preventivabilità e prevedibilità delle conseguenze pregiudizievoli”, in assenza della quale l’amministratore sarà ritenuto responsabile del danno procurato.
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