Le decisione del giudice di pace pronunciate secondo equità possono essere oggetto solamente di ricorso per cassazione e sono, pertanto, inappellabili.
L’inammissibilità dell’eventuale appello, attenendo ai presupposti dell’impugnazione, è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità.
Sono queste le precisazioni rese dalla Corte di cassazione con sentenza n. 23368 depositata il 20 dicembre 2016.
Nel testo di quest’ultima è stato, in particolare, precisato come, in presenza di causa di valore inferiore ai millecento euro, deve ritenersi che il giudice di pace decida, necessariamente, secondo equità.
Questo anche qualora lo stesso ritenga di decidere secondo legge.
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