Le Sezioni unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 3287 del 23 gennaio 2009, hanno risolto un contrasto giurisprudenziale sulla norma di cui agli artt. 426 e 599 del c.p.p. Secondo i giudici di legittimità, in particolare, è valida la motivazione redatta dal Presidente del Tribunale - o da altro magistrato da questo delegato - al posto del Gip, nel rito abbreviato, o al posto del giudice monocratico in quello ordinario, che, per legittimo impedimento, non ha potuto provvedere. In questi casi, la difesa non può sollevare eccezioni al provvedimento di condanna che resta valido a tutti gli effetti. Il potere sostitutivo attribuito al Presidente del Tribunale dagli articoli 426 e 599 c.p.p. - precisano le Sezioni unite - non attiene soltanto alla sottoscrizione ma “deve ritenersi esteso alla redazione integrale della motivazione della sentenza decisa da un giudice monocratico”.
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