Sentenza in udienza Reclamo da comunicazione

Pubblicato il 20 agosto 2016

Nel rito speciale introdotto con la Legge n. 92/2012 (cosiddetta Legge Fornero) non è espressamente richiamata la possibilità di definire il giudizio con la sentenza “contestuale” pronunciata in udienza di cui all’articolo 429, comma 1, del Codice di procedura civile.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 57 della Legge citata, infatti, la sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione.

Ne consegue che, ai fini dell’opposizione, il termine breve di trenta giorni per proporre reclamo in Corte d’appello non può decorrere dalla data della lettura della sentenza in udienza.

Ed infatti, equiparando ai fini di decorrenza del termine decadenziale la lettura in udienza della sentenza alla comunicazione, se ne introdurrebbe un meccanismo operativo non previsto.

Tempestività reclamo

Per valutare la tempestività del reclamo occorre infatti verificare quando siano state effettuate la comunicazione alle parti o la notificazione della sentenza pronunciata dal tribunale e, in caso di eventuale difetto delle stesse, se sia decorso il termine lungo di sei mesi previsto dall’articolo 327 del Codice di procedura civile, espressamente richiamato dalla Legge Fornero.

E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 17211 depositata il 19 agosto 2016 e con la quale è stata cassata, con rinvio, la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile, perché tardivo, il reclamo proposto da un’azienda avverso una decisione su un licenziamento, reclamo presentato oltre trenta giorni dalla data dell’udienza in cui era stata data lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.

La Suprema corte, in detto contesto, ha ricordato come la disciplina di cui al rito Fornero possa essere integrata dai principi processuali generali solo per gli aspetti in cui, diversamente da quello di specie, vi sia qualche lacuna nel dettato normativo.

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