La convivenza come “coniugi”, quale elemento essenziale del “matrimonio – rapporto”, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e laicità dello Stato. Come tale, pertanto, detta convivenza risulta ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio – atto”.
Sulla base di ciò, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 20524 del 29 agosto 2017, accoglie l’istanza di una donna, avverso la pronuncia con cui era stata dichiarata l’efficacia, nel territorio della Repubblica italiana, della sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del proprio matrimonio concordatario, per un vizio attinente all'espressione del consenso. E ciò nonostante – circostanza erroneamente ritenuta irrilevante dalla Corte d’Appello – la persistente convivenza dei coniugi durante il matrimonio, nonché la nascita di una bambina.
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