Sentenza Ctp Milano slegata da quella della Consulta
Pubblicato il 23 aprile 2015
La commissione Finanze della Camera ha dato parere favorevole al Def con la condizione che il Governo si impegni, in via parlamentare, “a definire in tempi brevi la questione relativa alle posizioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali, individuando al riguardo soluzioni di carattere amministrativo e, se necessario, normativo, che, nel pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza e promozione del merito, consentano di assicurare la piena efficacia nell'azione delle Agenzie, nonché il raggiungimento degli obiettivi di gettito indicati dal Def”.
Si ricorda che la Consulta, sentenza
37/2015, ha dichiarato illegittimi 1.200 funzionari nominati dirigenti senza concorso.
Lo scenario che si prospetta è di ritardi nell'erogazione dei rimborsi Iva, rallentamento dell'attività doganale con un intralcio alle attività di import-export proprio nell'anno di Expo 2015, ricadute sul ravvedimento lungo e sul rientro dei capitali.
Quanto alla sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Milano, la n. 3222/25/15, l'Agenzia delle Entrate, con un
comunicato del 22 aprile 2015, chiarisce che
la stessa
non ha annullato l’atto di accertamento perché sottoscritto da un funzionario incaricato di funzioni dirigenziali decaduto per effetto della sentenza della Corte costituzionale.
La Ctp
ha contestato la non appartenenza del funzionario alla carriera direttiva, che prevede la nona qualifica funzionale.
Era emerso che il nominativo del funzionario compariva nell'ordinanza del Consiglio di stato n. 5619/2013 in cui erano indicati i dirigenti nominati senza concorso pubblico.
L'atto è reputato, dunque, illegittimo in quanto sottoscritto da soggetto non abilitato e non decaduto.
Sulla decisione, peraltro il primo giudizio, si precisa che attualmente alla carriera direttiva appartiene il personale di terza area funzionale non dirigente, che puo` essere delegato dal capo ufficio a firmare gli atti.
A supporto dell'
assenza di ricadute per la pronuncia della Consulta, si pone in evidenza che la
Commissione tributaria provinciale di Gorizia, con decisione n. 63/01/2015, ha ritenuto che la sentenza citata: “non debba comportare affatto la caducazione (nullita`)” degli atti impugnati.