Sentenza costitutiva di vendita annullata Niente registro

Pubblicato il 10 aprile 2017

Annullamento sentenza civile, travolge la pretesa tributaria

L'imposta di registro relativa ad una sentenza ex art. 2932 c.c. che, in esecuzione di un preliminare di vendita, disponeva il trasferimento di un terreno, non può più essere legittimamente vantata dall'Agenzia delle Entrate, qualora la sentenza medesima sia stata poi annullata dalla Corte d’Appello. Il venir meno della sentenza, travolge difatti anche la pretesa tributaria, con conseguente illegittimità dell’avviso di liquidazione dell’imposta.

Lo ha chiarito la Commissione tributaria provinciale di Varese, quarta sezione, accogliendo le ragioni dei contribuenti, che avevano chiesto di annullare l’avviso di liquidazione per l’imposta di registro, in relazione ad una sentenza costitutiva di un preliminare di vendita, poi caducata in secondo grado.

In proposito - premettono i giudici tributari sulla scorta del prevalente orientamento di legittimità – qualora il promissario acquirente richieda ed ottenga ex art. 2932 c.c. una sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso di trasferimento oneroso di una proprietà immobiliare, la sentenza, ancorché non divenuta definitiva, è legittimamente assoggettata ad imposta proporzionale ai sensi del D.p.r. n. 131/1986 art. 37.

Viene meno interesse ad agire Avviso imposta di registro annullato

Nello stesso tempo, tuttavia, il venir meno, in corso di giudizio tributario, della situazione giuridica effettiva legittimante la pretesa tributaria - per essere stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato nullo il preliminare che, secondo sentenza di primo grado, legittimava invece il trasferimento immobiliare – costituisce il venir meno di una condizione dell’azione; ossia, dell’interesse ad agire da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In altre parole, la pretesa di pagamento dell’ imposta di registro da parte dell’Ufficio, originariamente legittima, non può più essere definita tale sulla scorta della pronuncia della Corte d’Appello. La stessa, dunque – conclude la Ctp con sentenza n. 69 depositata il 25 gennaio 2017 - non può essere accolta ed il relativo avviso di liquidazione deve essere annullato.

 

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