Semplificazioni fiscali, 5 anni per cancellarsi dal Registro Imprese

Pubblicato il 08 agosto 2014 La VI commissione Finanze della Camera, nella seduta del 7 agosto 2014, nel corso della stesura del parere definitivo al testo del Dlgs sulle semplificazioni fiscali ha apportato una modifica, che suggerisce l’introduzione di un nuovo obbligo per amministratori, soci e imprenditori cancellati dal Registro imprese.

Il pacchetto semplificazioni, che dovrebbe ricevere il via libera definitivo da parte del Governo nel Cdm di oggi pomeriggio, mentre, da una parte, sembra pronto ad accogliere la richiesta di eliminazione della disposizione sulla responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore, dall’altra, lascia spazio anche ad un'altra importante novità: l’allungamento dei tempi da uno a cinque anni per la cancellazione della società chiusa dal Registro delle imprese.

In effetti, due sono le condizioni poste a fronte dell’eliminazione degli articoli da 28 a 28-ter del Dl 223/2006:

la prima, che prevede che il committente convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, qualora abbia eseguito il pagamento ai lavoratori dei trattamenti retributivi, sia tenuto, se previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;

la seconda, che prevede che ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile abbia effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.

Così, di fatto, per cinque anni dalla cancellazione dal Registro delle imprese, amministratori, soci e in generale gli imprenditori potranno essere soggetti ad accertamenti, controlli e riscossione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Dell’ultimo minuto, però, l’attenuazione del nuovo obbligo: dal nuovo termine temporale non dovranno discendere “obblighi di dichiarazione nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti”.
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