Il Legislatore italiano con la c.d. riforma dei Servizi Ispettivi ha introdotto nel nostro ordinamento la diffida accertativa, ovvero un istituto che ha la chiara e dichiarata finalità di soddisfare velocemente i crediti dei prestatori di lavoro, grazie al quale, qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza dovessero emergere inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, gli ispettori devono diffidare il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
La diffida accertativa così emessa costituisce titolo per l'esecuzione forzata.
Requisito essenziale è, tuttavia, la certezza dell’an e del quantum, così come più volte chiarito dal Ministero del Lavoro il quale, con circolare n. 1/2013, ha elencato le varie tipologie di credito chiarendo se possono essere oggetto, o meno, di diffida accertativa:
Adesso, grazie alla conversione in Legge del c.d. Decreto Semplificazione, la diffida accertativa trova applicazione anche nei confronti dei soggetti solidalmente responsabili dei crediti accertati e non più solo nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro.
Quello che, però, più interessa è come cambiano le modalità perché un datore di lavoro possa fare ricorso avverso una diffida accertativa ex art.12, D.Lgs. N. 124/2004.
Posto che entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso l’ITL, in passato in caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perdeva efficacia e, per il verbale non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile.
Adesso sempre entro trenta giorni, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell’ITL che ha adottato l'atto, sospendendo l'esecutività della diffida: nel caso di specie, poi, il Direttore deve decidere entro sessanta giorni, pena il silenzio-rigetto.
In definitiva viene abrogata la possibilità di fare ricorso nei confronti del provvedimento di diffida accertativa davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in favore di un più snello ricorso al Direttore dell’ITL.
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