Semplificata la burocrazia per i prestatori di servizi che operano negli Stati membri

Pubblicato il 19 dicembre 2009

Il decreto che recepisce la direttiva 2006/123/Ce, cosiddetta direttiva servizi, è stato approvato in via preliminare dal governo ed ora attende di ricevere il parere di conformità della Camera e della conferenza Stato-Regioni, prima di ricevere il via libera definitivo da parte della Presidente del Consiglio dei ministri (atteso per fine gennaio – metà febbraio 2010).

Con il recepimento delle norme europee, dal prossimo anno tutte le imprese della Ue che operano nel campo dei servizi avranno a che fare con un unico interlocutore così da agevolare la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi in altri Stati membri e la libertà di prestazione di servizi tra gli Stati UE. La direttiva mira, inoltre, ad allargare la scelta offerta ai destinatari dei servizi e a migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e per le imprese utenti di servizi. La regola per l’esercizio di un’attività di servizi diventa la dichiarazione di inizio attività (dia) con efficacia immediata, una volta che la domanda è stata presentata all’autorità competente. L’autorizzazione allo svolgimento delle attività deve essere così rivista in modo da eliminare i passaggi troppo restrittivi. Inoltre, tutte le procedure potranno essere eseguite online attraverso lo sportello unico e viene creata anche una rete di assistenza reciproca per garantire il controllo dei prestatori e lo scambio di informazioni tra gli Stati attraverso un sistema elettronico denominato “IMI”.

Con il decreto di recepimento della direttiva servizi sono state salvaguardate anche le disposizione relative ad ordini, collegi e albi professionali. Per il riconoscimento del titolo professionale è necessario il riconoscimento dei requisiti da parte delle autorità competenti che dovranno emettere un decreto motivato da pubblicare in “Gazzetta Ufficiale”. Dopo il decreto, il professionista europeo è abilitato a richiedere iscrizione nell’albo professionale, che dovrà avvenire in due mesi salvo il silenzio assenso. Al professionista si applicheranno le norme professionali italiane come previsto dalla direttiva qualifiche. Per i professionisti transfrontalieri che vogliono esercitare in Italia in via temporale si applicheranno le regole italiane, che prevedono il riconoscimento ministeriale della qualifica e dove necessario una prova di idoneità.

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