Segreto d'ufficio solo per atti tipici

Pubblicato il 13 ottobre 2009
La Cassazione, con la sentenza n. 39706 del 12 ottobre 2009, ha respinto il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna contro la decisione con cui il Gip del Tribunale del luogo aveva deciso di non doversi procedere nei confronti di un consigliere comunale che era stato accusato del reato di rivelazione di segreto d'ufficio in quanto aveva divulgato documenti e comunicazioni di natura riservata. I giudici di legittimità, allineandosi alla posizione del Gip, hanno sottolineato come, ai fini della configurabilità del reato di specie, il dovere di segreto deve essere imposto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio da una legge, da un regolamento, ovvero dalla natura stessa della notizia che può recare danno alla P.a. Ora, nel caso esaminato il consigliere aveva legittimamente ottenuto la disponibilità dei documenti in ragione del diritto d'accesso connesso alla sua funzione. Lo stesso, poi, in assenza di una specifica normativa che la qualificasse come segreta, aveva ritenuto la documentazione reperita svincolata da ogni segretezza e per questo l'aveva diffusa.

In ogni caso, la Corte ha altresì ricordato come “la legge n. 241 del 1990 abbia rivoluzionato la disciplina degli atti e dell'accesso agli stessi, sancendo in definitiva il principio che tutto ciò che non è segreto è accessibile. Essa contiene soltanto la regolamentazione del diritto di accesso e non anche di un parallelo obbligo di segretezza, regolando tale diritto unicamente sulla base all'interesse del richiedente, ovvero dalla giustificazione addotta dallo stesso”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy