La Corte costituzionale ha confermato la legittimità della disposizione secondo cui il segretario comunale resta in carica per un periodo corrispondente a quello del sindaco che lo ha nominato e cessa automaticamente dall’incarico al termine del mandato di quest’ultimo.
Sì, dunque, nel caso dei segretari comunali, a meccanismi di spoils system, ovvero di decadenza automatica da un incarico amministrativo non apicale né fiduciario, al solo mutare dell’organo politico di riferimento.
I giudici della Consulta, in particolare, hanno dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 99, commi 2 e 3, del Decreto legislativo n. 267/2000 sollevata dal Tribunale di Brescia, in riferimento all’articolo 97 della Costituzione.
La norma di riferimento era stata censurata nella parte in cui prevede che il sindaco nomini il segretario comunale, che la nomina abbia durata corrispondente a quella del mandato del sindaco con automatica cessazione dell’incarico al termine del mandato di quest’ultimo, e che la nomina sia disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.
Un meccanismo che, secondo il giudice rimettente, poneva in essere una violazione dei principi costituzionali di imparzialità e continuità dell’azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Carta costituzionale.
Rilievo, questo, non condiviso dalla Consulta, la quale, con sentenza n. 23 del 22 febbraio 2019, ha confermato la legittimità della disposizione del Testo unico degli enti locali.
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