Secondo il Tribunale Ue, non può essere registrato come marchio dell’Unione europea un segno figurativo che evoca la marijuana. Un segno del genere è contrario all’ordine pubblico.
I giudici europei, con sentenza del 12 dicembre 2019 pronunciata rispetto alla causa T-683/18, hanno confermato la decisione con cui l’EUIPO aveva respinto una domanda di registrazione di un segno figurativo che, quale marchio dell’Unione europea per prodotti alimentari, bevande e fornitura di alimenti e bevande, rappresentava una foglia di cannabis.
L’organo giudicante, pur riconoscendo che la canapa non è di per sé sostanza stupefacente al di sotto di una certa soglia di tetraidrocannabinolo (THC), ha comunque ritenuto, nel caso in esame, che in considerazione della combinazione dei diversi elementi contenuti nel segno in oggetto, quest'ultimo attirasse l’attenzione dei consumatori.
In particolare, la foglia di cannabis, insieme alla parola “Amsterdam”, ossia ad un riferimento alla città in cui la vendita della sostanza stupefacente derivata dalla cannabis, a determinate condizioni, è tollerata, unitamente all'indicazione della parola "store", produceva nel pubblico l'aspettativa che i prodotti e i servizi commercializzati corrispondessero a quelli offerti da un negozio di sostanze stupefacenti.
Con riferimento, poi, alla nozione di ordine pubblico, il Tribunale ha sottolineato che, allo stato attuale del diritto, il consumo e l’utilizzo della cannabis oltre una certa soglia rimangono illegali nella maggior parte degli Stati membri. E questo, nonostante la questione della legalizzazione della cannabis a fini terapeutici o anche ricreativi sia oggetto di dibattito in numerosi Paesi membri.
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