Seconda circolare dell'Agenzia del Territorio sui nuovi adempimenti catastali
Pubblicato il 11 agosto 2010
Con circolare n. 3 del 10 agosto 2010, l'Agenzia del territorio interviene nuovamente sulle prescrizioni imposte dall'articolo 19 del Decreto legge n. 78/2010, al fine di “fornire una panoramica sulle novità di maggiore rilievo, anche alla luce delle modificazioni apportate al testo normativo dalla legge di conversione del decreto”, la Legge n. 122 del 2010.
L'Agenzia precisa che le linee direttrici dell'intervento normativo sono essenzialmente quattro:
- l'attivazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dell'Anagrafe Immobiliare Integrata prevista dall'art. 64 del dlgs n. 300/99;
- l'individuazione delle modalità per l'accesso alle banche dati dell'Agenzia da parte dei comuni e per l'attuazione del decentramento delle funzioni catastali;
- il recupero di gettito fiscale attraverso l'identificazione degli immobili non dichiarati in catasto;
- l'obbligo di inserimento, negli atti di trasferimento e nelle richieste di registrazione dei contratti di locazione, di determinati riferimenti catastali.
Di seguito, con riferimento alle novità contenute al comma 14 dell'articolo 19, l'Agenzia interviene fornendo criteri ritenuti utili per l'individuazione dell'ambito dell'applicazione della disposizione in ordine alle verifiche tecniche da espletare ed agli adempimenti previsti.
Viene, in particolare, sottolineato come la nuova normativa faccia espresso riferimento alle unità immobiliari e come, per contro, ne restino escluse tutte quelle porzioni immobiliari che, in relazione alla finalità proprie dell'inventario catastale, necessitano di essere dichiarate per completare la conoscenza del patrimonio immobiliare. Tra queste vengono ricompresi immobili o porzioni quali aree urbane, unità collabenti, unità in corso di costruzione, unità in corso di definizione, lastrici solari, nonché i cosiddetti “beni comuni non censibili” individuati, di massima, in androni, scale, aree di passaggio, cortili e terrazzi condominiali etc. Inoltre, per quanto riguarda i “beni comuni censibili”, la dichiarazione di conformità allo stato di fatto è considerata come non obbligatoria nel caso in cui il trasferimento “delle relative quote e diritti” avvenga unitamente al trasferimento dell'unità immobiliare oggetto di compravendita. Per contro, la dichiarazione sarà obbligatoria qualora tali unità formino oggetto di autonomo trasferimento.