Se sono coinvolti gli interessi di una pluralità va esperita la class action
Pubblicato il 06 novembre 2010
Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 33190 del 4 novembre, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una Onlus che lamentava l’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Roma sulla richiesta di adozione degli atti amministrativi necessari a disciplinare le modalità di consultazione delle organizzazioni dei consumatori.
I giudici amministrativi hanno, in particolare, sottolineato come l’utilizzo dell'istituto dell’azione di accertamento sul silenzio-inadempimento ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a. non è consentito nelle ipotesi in cui l’inerzia dell’Amministrazione pregiudichi
“i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori” per la
“violazione di termini o (per la) mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo”; in questi casi – continua il Tar – è infatti ammessa l’azione contemplata dal Decreto legislativo n. 198/2009 (c.d. class action pubblica) anche se, allo stato, la stessa non sia in concreto ancora proponibile.