In risposta al quesito di una società sulla legittimità del pagamento del 10% sulle consumazioni obbligatorie in un locale notturno in cui viene eseguita la lap dance, l’Agenzia delle Entrate ha emesso la risoluzione n. 81 del 27 aprile 2007. Presupponendo che la lap dance è caratterizzata dalla partecipazione attiva del pubblico, l’Agenzia precisa che proprio questa peculiarità la qualifica come intrattenimento e non come spettacolo. Pertanto sulle consumazioni obbligatorie del locale, considerate accessorie alle attività di intrattenimento, deve essere applicata l’aliquota Iva del 20%; per quelle facoltative, invece, l’Iva è del 10%.
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