Se l’attività dell’avvocato si è conclusa dopo il 23 agosto vanno applicati i parametri
Pubblicato il 06 novembre 2012
Per quale che concerne la liquidazione giudiziale delle spese dell’avvocato della parte vittoriosa in giudizio, qualora l’attività di quest’ultimo sia terminata prima del 23 agosto 2012 – data di entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 140/2012 - e, quindi, della caducazione definitiva delle tariffe forensi, si dovrà fare riferimento alle tariffe forensi medesime.
Nel caso in cui, per contro, l’attività difensiva professionale si sia conclusa dopo l’intervenuta abrogazione di dette tariffe
“l’entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state svolte nel vigore di queste”.
E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, nel testo della
sentenza n. 18920 depositata il 5 novembre 2012.