Se il terreno inserito nel Prg è, di fatto, inedificabile va equiparato, ai fini fiscali, alle aree agricole
Pubblicato il 20 aprile 2011
Per la Corte di cassazione – sentenza n.
8609 depositata il 15 aprile 2011 – i terreni inseriti nel Piano regolatore generale come edificabili ma che siano assoggettati al rispetto delle fasce stradali e ferroviarie vanno equiparati, ai fini fiscali, alle aree agricole in considerazione del fatto che gli stessi non sono, agli effetti pratici, utilizzabili ai fini edificatori.
La pronuncia in oggetto costituisce una deroga ad un principio di giurisprudenza ormai consolidato - espresso anche dalle Sezioni unite con sentenza n. 25506/2006 - secondo cui tutti i terreni inseriti nel Piano regolatore generale di un Comune vanno considerati, a tutti gli effetti,
“terreni edificabili”.