Se il requisito dimensionale deve essere accertato con istruttoria niente rito speciale

Pubblicato il 05 febbraio 2013 Il rito speciale di cui alla Riforma Fornero (Legge 92/2012) è applicabile solo con riferimento alle domande di impugnazione del licenziamento nell’ambito delle quali la presenza del requisito dimensionale dell’azienda risulti documentalmente.

Per contro, l’esame della legittimità del licenziamento non può avvenire nella sede del citato procedimento abbreviato qualora risulti necessario procedere anche con la verifica dell'accertamento sul numero dei dipendenti e non emerga, in termini immediati, l’esistenza della condizione per l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Ed infatti, il rito speciale è caratterizzato da un'attività processuale sommaria e abbreviata di per sé incompatibile con la necessità di svolgere rilievi e acquisizioni istruttorie articolati.

E’ quanto sottolineato dal giudice del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, nel testo dell’ordinanza del 25 gennaio 2013.

Altra pronuncia che applica le nuove disposizioni di cui alla Legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro è stata depositata dal Tribunale di Milano il 22 gennaio 2013 con riferimento ad un procedimento per impugnazione di un licenziamento disciplinare.

I giudici della Sezione lavoro milanese hanno accolto la doglianza avanzata dal lavoratore il quale aveva dedotto la nullità del procedimento avviato nei suoi confronti ritenendo generica la contestazione disciplinare che lo aveva riguardato e nella quale non era stato indicato né il giorno né l’ora dell’addebito.

Con la decisione, il datore è stato condannato esclusivamente al pagamento di un’indennità risarcitoria per il vizio procedurale, quantificata in otto mensilità di retribuzione in considerazione della durata del rapporto di lavoro e delle dimensioni dell’azienda datrice di lavoro.
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