Se il piano di concordato è approvato dai creditori il giudice deve concedere l’omologa

Pubblicato il 17 settembre 2011 Il giudice, nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare, deve solo controllare che la procedura sia stata adottata secondo le norme; quindi procedere a concedere l’omologa. Non deve interessarsi al fatto che il piano di concordato sia o meno attuabile.

Questo il succo della sentenza del 16 settembre 2011 n. 18987, prima sezione civile della Corte di cassazione: “.. la permanenza di elementi pubblicistici all’interno del giudizio di omologazione del concordato preventivo non ne comprime la natura squisitamente privatistica, sì che a fronte di una votazione positiva dei creditori il controllo del tribunale è e resta solo formale, vale a dire di mera legalità, segnatamente si estende alla sola verifica che il consenso dei creditori sia stato effettivamente informato”.

In pratica, pur se il piano di fattibilità presenta profili di aleatorietà, qualora accettato dai creditori, deve essere approvato ed il giudice non può esprimere valutazioni in merito.
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