Se il minore è già inserito nella nuova realtà non cambia il suo collocamento

Pubblicato il 14 giugno 2010
La Cassazione, Prima sezione civile, con sentenza n. 13619 del 4 giugno 2010, ha confermato la decisione della Corte di appello di Bari e accolto le istanze di una madre avverso la decisione con cui i giudici del Tribunale avevano modificato la collocazione presso di lei della figlia, in affidamento congiunto con l'ex marito, in considerazione del fatto che la donna si era dovuta trasferire a Venezia per motivi di lavoro.

I giudici di legittimità, precisando come il diritto della madre di trasferire la propria residenza fosse costituzionalmente garantito e che il comportamento della stessa non potesse essere sanzionato nei termini stabiliti dal primo giudice, hanno spiegato che, in particolare, nel caso di specie, “il collocamento presso il padre avrebbe pregiudicato la stessa minore che ormai, per effetto dell'avvenuto trasferimento, si era già inserita nella nuova realtà”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

27/11/2024

Acconto IVCA 2024: nuova imposta sul valore delle cripto-attività

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy