Se il cessionario condona il cedente ha diritto al recupero delle somme non dovute
Pubblicato il 11 febbraio 2010
La Cassazione, con sentenza n.
2826 del 9 febbraio 2010, accoglie il ricorso di un'azienda che aveva pagato l'Iva su delle operazioni, fatturate ad un cessionario che aveva aderito alla definizione agevolata, per le quali si doveva l’imposta di registro. Dunque, se il cessionario ha condonato, la società cedente, che ha pagato per sbaglio l’Iva, ha diritto al rimborso anche se l’Amministrazione non può più recuperare le somme poiché “
la rinuncia al recupero dell'intero credito d'imposta nei confronti del cessionario è esclusivamente imputabile ad una rinuncia erariale posta in essere dallo Stato”.
Sulla legittimità del rimborso i giudici aggiungono che il recupero dell'imposta non sarebbe possibile nel caso in cui il Fisco non fosse riuscito a recuperare dal cessionario il tributo non pagato, ma, grazie al condono, l’Amministrazione aveva già, per sua libera scelta, recuperato dal cessionario parte del suo credito.