Se il cessionario condona il cedente ha diritto al recupero delle somme non dovute

Pubblicato il 11 febbraio 2010 La Cassazione, con sentenza n. 2826 del 9 febbraio 2010, accoglie il ricorso di un'azienda che aveva pagato l'Iva su delle operazioni, fatturate ad un cessionario che aveva aderito alla definizione agevolata, per le quali si doveva l’imposta di registro. Dunque, se il cessionario ha condonato, la società cedente, che ha pagato per sbaglio l’Iva, ha diritto al rimborso anche se l’Amministrazione non può più recuperare le somme poiché “la rinuncia al recupero dell'intero credito d'imposta nei confronti del cessionario è esclusivamente imputabile ad una rinuncia erariale posta in essere dallo Stato”.

Sulla legittimità del rimborso i giudici aggiungono che il recupero dell'imposta non sarebbe possibile nel caso in cui il Fisco non fosse riuscito a recuperare dal cessionario il tributo non pagato, ma, grazie al condono, l’Amministrazione aveva già, per sua libera scelta, recuperato dal cessionario parte del suo credito.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Omnibus, novità su proroga termini accertamento fiscale, risorse Pnrr e misure sociali

30/09/2024

Registri immobiliari pubblici, in vigore i nuovi codici-atto

30/09/2024

Decreto contro la violenza sui sanitari: sì del Governo

30/09/2024

Riforma del processo civile: decreto correttivo in arrivo

30/09/2024

In vigore il correttivo al Codice della Crisi d'Impresa

30/09/2024

Circolare Fisco 30/09/2024

30/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy