Se c’è plusvalenza il conferimento d’attivo vuole la sostitutiva

Pubblicato il 20 dicembre 2012 La Corte di giustizia Ue, con la sentenza depositata il 19 dicembre 2012 sulla causa C-207/11, interviene sul regime fiscale comune applicabile alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo e agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi (nella specie, Italia e Lussemburgo).

Il contenzioso vedeva l’agenzia delle Entrate rifiutarsi di rimborsare l’imposta sostitutiva versata dalla società italiana a seguito dell’operazione di conferimento intracomunitario (ad una società lussemburghese) di uno dei suoi rami d’attività.

L'operazione descritta portava l'attività conferita ad essere trasformata in una stabile organizzazione in Italia della società lussemburghese. In cambio, la società italiana aveva ricevuto partecipazioni in forma di azioni, che erano state iscritte nel bilancio della stessa per un valore superiore al valore fiscale dell'attività conferita e, poi, riallineate con una sostitutiva ex lege.

La Corte, accogliendo la tesi delle Entrate, stabilisce che la riserva in sospensione di imposta in occasione del conferimento di un ramo di attività, è legittima solo se nel bilancio della società conferente è iscritta una riserva in sospensione di imposta corrispondente al valore della plusvalenza realizzata. Pertanto, la legislazione italiana è corretta nello stabilire che un conferimento d'attivo tra società di Stati membri diversi della Comunità può dar luogo a imposizione fiscale delle plusvalenze nei confronti della società conferente.
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