Se c’è obbligo di custodia, risarciti i danni all’inquilino

Pubblicato il 28 luglio 2011 Sebbene con la locazione vengono trasferiti al conduttore l’uso e il godimento e dell’unità immobiliare e delle parti comuni, rimangono in capo al locatore-proprietario i poteri inerenti il controllo, la vigilanza e la custodia e che quindi è tenuto a vigilare sullo stato di conservazione dell’edificio e degli impianti.

Pertanto nel caso studiato, in cui l’assegnatario di un alloggio di edilizia popolare ha subito gravi lesioni per essere caduto dalle scale per mancanza dell’interruttore della luce nei pressi del portone, sussiste la responsabilità ex art. 2051, codice civile a causa del rapporto di custodia dell’ente proprietario del fabbricato.

Con sentenza 27 luglio 2011 n. 16422 la Corte di cassazione ha giudicato erronea la pronuncia dei giudici di appello che non ha provveduto ad accertare se fosse presente tale rapporto fra la cosa e chi ha l’effettivo potere su di essa, basandosi solo sul fatto che l’inquilino non avesse informato la proprietà della mancanza dell’interruttore.
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