Se c’è accordo tra i coniugi separati lo sconto Irpef del 100% può essere goduto da uno solo
Pubblicato il 04 gennaio 2011
Un coniuge separato che versa gli alimenti per la figlia che è stata affidata congiuntamente ai genitori, chiede se, in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, può
fruire della detrazione per la figlia nella misura massima del 100% dal momento che il
coniuge, presso cui la bimba risiede, non è titolare di alcun reddito e quindi non presenta la dichiarazione annuale dei redditi.
La risoluzione n.
143/E del 30 dicembre 2010 ricorda che se uno dei due genitori è senza reddito lo sconto Irpef per i figli a carico, ripartito per legge nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, può essere riconosciuto per intero all’altro coniuge, a condizione che vi sia un accordo tra i due.
Per l’Agenzia, tale principio vale anche nel caso di genitori separati. In tali circostanze, affinchè l’unico genitore titolare di reddito possa beneficiare della detrazione nella misura del 100% occorre che, secondo quanto previsto dall’articolo 12, primo comma, lett. c) del Dpr n. 917/1986, sia raggiunto tra i due un accordo in merito alla titolarità della detrazione e al successivo riversamento dell’importo spettante al genitore che non può fruire del beneficio.
Inoltre, come riportato anche nella circolare n. 15/E/2007, che espressamente l’Agenzia richiama in questa sede, in caso di imposta incapiente del genitore che ha diritto alla detrazione è prevista la possibilità di devolvere in favore dell’altro genitore la detrazione non fruita per incapienza anche parziale dell’imposta e quest’ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione o in caso di affidamento congiunto un importo pari al 50 per cento.