Scuola: illegittimo l'inserimento in coda alle graduatorie dei precari

Pubblicato il 10 febbraio 2011 La Corte costituzionale boccia in modo netto il decreto “salva-precari” del 2009 finalizzato ad inserire in coda alle graduatorie i docenti che decidevano di trasferirsi in una provincia diversa da quella di provenienza. Per la sentenza n. 41 del 7 febbraio 2011 l’art. 1, comma 4-ter, del D.L. n. 134 del 2009 è in netto contrasto con l’art. 3 della Costituzione e non può passare, quindi, il vaglio di legittimità.

I giudici hanno sostenuto che la norma è una norma innovativa con effetto retroattivo che contrasta con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, essendo diretta ad introdurre una diversa disciplina a seconda del momento in cui il docente chiede il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un’altra.

Infatti l’art. 1, comma 4-ter, prevede che se il docente chiede, in sede di aggiornamento per il biennio scolastico 2011-2013, l’iscrizione in una graduatoria provinciale diversa rispetto a quella in cui era inserito nel biennio 2007-2009, vedrà riconosciuto il punteggio e la conseguente posizione occupata nella graduatoria di provenienza. Diversamente, se il docente chiede il suddetto trasferimento in occasione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento per il biennio 2009-2011 viene inserito nelle graduatorie delle provincie scelte dopo l’ultima posizione di III fascia.

Di conseguenza la norma sospende per il biennio 2009-2011 la regola secondo la quale “i mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza.”. Ora, cancellate le graduatorie 2009-2011, è necessario porre urgentemente riparo non essendo più validi gli incarichi e le immissioni in ruolo effettuate sulla base del decreto 2009.
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